Acqua in Provincia, tra affidamenti illegittimi e segnalazioni all’ANAC di Cantone
Tra ritardi, pareri contrastanti e severi giudizi della Corte dei Conti, la vicenda dell’affidamento ventennale del servizio idrico della Provincia di Lecco si appresta ad entrare nel vivo. Ma lo fa, secondo il Comitato lecchese per l’Acqua pubblica, nel modo sbagliato. La strategia sposata dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito di Lecco, infatti, premia la proposta formulata da Lario Reti Holding Spa, società pubblica del territorio che è del tutto sprovvista dei requisiti necessari per l’affidamento “in house”. Condizione che potrebbe legittimare ad esempio l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato a “stoppare” l’iter, indicendo quella gara che -a parole- gli strateghi che in questi anni hanno collezionato risultati discutibili continuano a negare.
Il 29 luglio la Conferenza dei Comuni è infatti chiamata, tra le altre cose, ad esprimere il proprio parere sulla deliberazione del Cda dell’Ufficio d’ambito di Lecco avente per oggetto l’“Affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco”. Un affidamento che -delibere alla mano- si sarebbe dovuto disporre entro e non oltre il 30 giugno di quest’anno. Ed invece i Sindaci -che negli ultimi anni sono stati continuamente costretti a modificare decisioni già prese- dovranno esprimersi su un anomalo “affidamento condizionato”, che premia la holding prima ancora che questa abbia acquisito tutti i requisiti previsti dalle norme.
Ma i sindaci e i consigli comunali non devono prender parte come figuranti in questa partita, come invece ha dimostrato considerarli chi ha gestito la “partita dell’acqua” negli ultimi anni. I sindaci e i consigli comunali devono essere informati e consapevoli. Per questo motivo il Comitato ha inviato a tutti i primi cittadini del territorio -a titolo di contributo alla piena conoscenza- una lettera dove sono illustrate, punto per punto, le ragioni per cui l’affidamento a LRH potrebbe rappresentare, di fatto, l’anticamera al mercato, al profitto, a quella gara tanto respinta dai sostenitori della holding.
Dall’assente controllo analogo alla delicata questione della vocazione commerciale, dalle tempistiche fuori cronoprogramma all’irrefrenabile proliferazione di società. Ecco dunque lettera e le ragioni per cui l’ipotesi LRH non è conforme alle regole. Ed ecco anche il testo della segnalazione inviata, sempre dal Comitato, all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in merito alla nomina al vertice di Lario Reti Holding del dottor Lelio Cavallier -l’ultimo pastrocchio-.
Comitato lecchese per l’acqua pubblica e i beni comuni
La lettera inviata a tutti i sindaci della Provincia
Gentile Sindaco,
ancora una volta, il termine per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato -fissato questa volta al 30 giugno- è slittato. Entro quella data, Lei avrebbe dovuto esprimere un parere vincolante circa l’affidamento ventennale dell’acqua nella Provincia di Lecco, ma così non è stato. Questo rinvio non è che l’ultima dimostrazione della precarietà e debolezza di un percorso che, come “Comitato lecchese per l’acqua pubblica e i beni comuni” e non solo, abbiamo dimostrato esser -oltreché costoso, visti gli innumerevoli intoppi- distante dall’inequivocabile esito referendario del giugno 2011.
L’atto di indirizzo votato dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco proprio il 30 giugno, inoltre, è la conferma del fatto che i requisiti del modello dell’in house richiesti debbano sussistere prima dell’affidamento, con buona pace di coloro che nei mesi scorsi garantivano l’ indiscutibile idoneità della “candidatura” -divenuta poi “proposta”- della società Lario Reti Holding Spa.
In ogni caso, non è il tempo a segnare la non percorribilità dell’opzione Lario Reti Holding Spa. I passaggi indicati nel citato atto di indirizzo del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco (modifica dello Statuto o patti para-sociali), infatti, non sciolgono affatto il nodo che ci preoccupa: l’opzione Lario Reti Holding Spa (LRH) non risulta comunque conforme ai principi e alle condizioni prescritti dalle norme nazionali e comunitarie in materia di affidamento in house. E l’esito di un affidamento in house non conforme alle regole è la gara, considerato che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il potere di ricorrere contro quelle procedure che dovesse ritenere lesive dei principi che è chiamata a tutelare.
È un fatto quindi che decidere oggi per un affidamento in house a favore di LRH -non conforme, come si vedrà- vorrebbe dire cedere il SII al mercato domani, perdendo cioè quell’acqua che si vorrebbe unanimemente “pubblica”.
Ecco perché Le scriviamo, andando a elencare in maniera analitica e documentata le ragioni per cui l’ipotesi LRH rischia di trasformarsi nella causa scatenante della gara e dunque delle logiche di mercato e di profitto: perché il determinante parere che sarà chiamato a esprimere -prima sull’atto di indirizzo deliberato dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco e poi sulla delibera di affidamento del SII- non potrà non tener conto dei motivi che, ora e in futuro, rappresentano insormontabili ostacoli per LRH. Ostacoli dietro ai quali c’è un esito infausto, lo ripetiamo: la gara.
È un ruolo dalla responsabilità enorme quello che è chiamato a rivestire.
L’“opzione LRH” non è conforme alle condizioni ritenute necessarie per ogni affidamento in house e apre all’ipotesi della gara per i motivi di seguito esposti:
1. Il “Controllo analogo”
La Cassazione civile (con sentenza n 26283 del 25 novembre 2013) ha così definito questo fondamentale requisito dell’affidamento “in house”: “Potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio […], e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”. La società Lario Reti Holding Spa -che è al momento sprovvista degli strumenti idonei a garantirlo- ha proposto nella documentazione a supporto della sua candidatura di intervenire al fine di risolvere questa carenza “rivedendo lo statuto”, “adottando patti parasociali per la declinazione del voto secondo peso demografico” e “rivedendo lo statuto di Idroservice, […] che si trasforma in una società strumentale di LRH”. Non si capisce come questo rinvio a delle successive modifiche statutarie possa risultare compatibile con quanto recentemente ribadito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2154 del 27 aprile 2015, http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/servizi-pubblici/2015-05-07/affidamento-house-si-se-controllo-analogo-sussiste-inizio-152259.php?uuid=ABrNEMd), secondo il quale i requisiti dell’in house debbono sussistere prima dell’avvenuto affidamento e non già raggiunti in corso d’opera -conclusione peraltro cui è giunto anche il Consiglio provinciale di Lecco con atto n. 69 del 28 ottobre 2013-. Infine l’istituzione di un “Comitato d’Indirizzo e Controllo” (articolo 10-ter del nuovo Statuto) da parte di LRH non pare supplire affatto al deficit di controllo analogo e neppure poter somigliare al “potere di comando” scolpito dalla Cassazione (sentenza citata). A ciò si aggiunga da ultimo quanto ribadito dalla Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia) con delibera n. 195 del 13 maggio 2015 (al punto 4.1).
2. L’“Attività prevalente” e la “vocazione commerciale” (dipendenza finanziaria)
“Non è possibile provvedere all’affidamento in house di servizi pubblici nel caso in cui l’impresa affidataria abbia acquisito una vocazione schiettamente commerciale tale da rendere precario il controllo dell’ente pubblico. Detta vocazione, può, in particolare, risultare dall’ampliamento, anche progressivo, dell’oggetto sociale e dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali o dall’espansione territoriale dell’attività della società; l’affermarsi di una vocazione strategica basata sul rischio di impresa finisce, infatti, per condizionare le scelte strategiche dell’ente asseritamene in house, distogliendolo dalla cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento e, quindi, facendo impallidire la natura di costola organica, pur se entificata, dell’ente o degli enti istituenti”. Così il presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Carmine Volpe (sez. V, 26 agosto 2009, n. 5082) ha definito e circostanziato questo importante requisito dell’affidamento “in house”. Anche a questo proposito, però, la strategia proposta da Lario Reti Holding Spa apre le porte al rischio della gara. Prima di tutto perché la tesi secondo la quale la società (ricavi nel 2014: 5.328.000,00 euro) si occuperebbe prevalentemente di idrico, e non già di gas ed energia -poiché da ritenersi affare della società partecipata ACEL Service Srl (ricavi nel 2014: 92.390.000,00 euro)-, è stata di fatto smentita dalla Corte dei Conti (delibera del 25 novembre 2014, Lombardia/19/2015/PRSE). Alla pagina 17 del documento citato, la Corte qualifica l’operato di LRH in questi termini: “Come noto tale holding è attiva anche nella distribuzione di Gas naturale, nella produzione di Energia da fonti rinnovabili e nella commercializzazione di Gas metano ed Energia elettrica”. LRH ritiene di poter risolvere questa condizione proponendo di emendare il proprio statuto (alla voce “Oggetto sociale”, ai commi 1, 3 e 5). Ma a tale proposito si inserisce il dirimente parere fornito al Comune di Merate da parte dello Studio “Lipani Catricalà & Partners” (LC&P) in data 11 giugno 2015. Già l’odierna Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 78 del 2 dicembre 2010, ha precisato che “ai fini della valutazione dell’attività prevalente apparirebbe più corretto considerare il fatturato di tutte le società, anche di quelle in via dismissione”. È per questo motivo che -stante l’attuale condizione- anche l’autorevole parere di LC&P definisce “non consentito” l’affidamento a LRH (società che sul proprio portale si presenta così: “Lario reti holding S.p.A. ti segue da vicino. Si occupa del tuo fabbisogno di gas naturale, acqua ed energia. Per la tua casa e la tua impresa, cura la distribuzione di gas, il ciclo idrico integrato e la produzione e commercializzazione di Energia elettrica. Da anni sul territorio. Siamo qui per te!”), giungendo ad asserire che “In tale prospettiva, tenuto conto della necessità di computare, ai fini di cui trattasi, anche il fatturato registrato dalle imprese controllate da Lario Reti Holding S.p.A. operanti in settori diversi da quelli riferibili alla gestione di servizi pubblici, è evidente che, salvo il caso in cui la società che si è “candidata” all’ottenimento della gestione del servizio idrico sia in grado di dimostrare, pertabulas, che il fatturato registrato da ACEL Service S.r.l. sia stato conseguito in misura prevalente a fronte della commercializzazione di gas ed energia destinata ad enti locali soci di Lario Reti Holding S.p.A., e non già in ragione della fornitura di vettori energetici nell’ambito di un settore aperto alla libera concorrenza e nei confronti di soggetti (imprese e cittadini) diversi dai predetti enti, ubicati anche in province diverse da quella di Lecco – il che appare francamente poco plausibile, attesa la natura e le caratteristiche dell’attività imprenditoriale esercitata dalla medesima ACEL Service S.r.l. – ci si troverebbe di fronte ad un evidente superamento delle soglie di fatturato (pari al 10% secondo l’impostazione dell’A.N.AC […] entro cui è ammesso lo svolgimento di attività diverse da quelle riferibili alla ed. attività prevalente”.
3. Proliferazione delle società
Per ultima la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia), con delibera del 22 aprile 2015, è tornata ad invitare ad un’effettiva razionalizzazione del sistema societario (punti 4.2, 4.3), in particolare “delle partecipazioni in essere, che non può prescindere dalla definitiva individuazione del soggetto legislativamente chiamato alla gestione unica del menzionato servizio”. Il progetto definito da LRH va invece in direzione opposta, mantenendo di fatto -anche se per un periodo limitato di tempo- la convivenza di tre società per il servizio idrico integrato, di per sé contraria alla normativa vigente che prevede la gestione unica del servizio idrico integrato, come ricordato anche dalla Corte dei Conti.
4. Sulla presenza dei Comuni comaschi
Un altro punto potenzialmente problematico è quello legato alla presenza di 17 Comuni della Provincia di Como nella struttura societaria di LRH. La giurisprudenza comunitaria vuole che il “controllo esercitato dagli enti (locali, ndr) azionisti su una società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi quando l’attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 10 settembre 2009). Alla luce di questo presupposto il parere di LC&P evidenzia che “il requisito dei controllo analogo potrebbe non essere rispettato qualora enti locali che non usufruiscono direttamente dei servizi gestisti dalla società in house dovessero detenere quote di partecipazione nel capitale della stessa, posto che in tal caso potrebbe verificarsi il caso che, soci pubblici della società, pur non beneficiando di alcuna attività gestionale, potrebbero influire sulle decisioni strategiche afferenti alle modalità di gestione del servizio affidato”. Ed è questo il caso dei 17 Comuni comaschi citati.
5. I tempi
La questione dei requisiti dell’in house da possedersi prima dell’avvenuto affidamento vale anche e soprattuto se incrociata alle tempistiche che la stessa LRH indica nel proprio piano programma definitivo. La terza ed ultima fase -l’aggregazione di Idroservice a LRH- prevede una tempistica di 12 mesi dall’inizio dell’affidamento. Ben oltre il termine del 31 dicembre 2015 entro il quale la norma impone al gestore di risultare in regola. Non va poi dimenticato che la seconda fase -l’incorporazione di Idrolario in LRH- vedrà certamente l’opposizione dei comuni, tra gli altri, di Cernusco e Merate, detentori insieme ad altri di un potere di veto capace di interrompere immediatamente i passaggi indicati da LRH. La presunta fattibilità del citato passaggio è già stata seccamente smentita da un parere richiesto proprio dai sostenitori di questa ipotesi, cui si rimanda per chiarezza a questo articolo: http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=51204.
Ecco in sintesi alcuni principali aspetti problematici dell’affidamento in house a favore di Lario Reti Holding Spa. Affidamento che, come visto, non è conforme alle regole e alla natura del modello in house (che è un’eccezione) e che apre pericolosamente, previa impugnazione di chiunque, le porte alla “gara”, buttando “alle ortiche” quel che tutti, a parole, da anni, definiscono l’obiettivo comune: l’acqua pubblica e al di fuori delle logiche del mercato.
La sintesi della segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione:
La questione che con la presente segnalazione si vuole porre all’attenzione di codesta Autorità è relativa alla nomina, con assemblea del 19 maggio 2015, dell’amministratore unico di Lario Reti Holding spa (allegata visura camerale), nella persona del Dott. Lelio Cavallier, che nel contempo è anche amministratore di Idrolario srl, società proprietaria di grossa parte dei beni costituenti dotazione del servizio idrico che sono concessi in uso, con pa-gamento di un canone di noleggio, alla citata Lario Reti Holding. Idrolario srl (allegata visura camerale) è partecipata dagli stessi Comuni lecchesi azionisti di Lario Reti Holding.
Il Dott. Lelio Cavallier è amministrare unico della società “dante causa” nel noleggio degli impianti ma anche amministratore unico della società controllante la società “avente causa”. Il Dott. Lelio Cavalier è l’amministratore unico della società debitrice per circa una decina di milioni, Idrolario, ma anche della controllante della società sua creditrice, Lario Reti Holding. Lo stesso sembra stia definendo, con una soluzione transattiva, la posizione debitrice e creditrice tra le due società, riconoscendo alla debitrice Idrolario, di cui si ricorda è amministratore unico, un canone sufficiente al pagamento dei debiti in tre anni che, ovviamente, contribuisce all’incremento delle tariffe. Ulteriore anomalia, rilevabile dalla visura camerale, sono le dimissioni da Idrolario del Dott. Lelio Cavalier che pur essendo datate 30 maggio 2015, non hanno visto alcuna iniziativa, dopo oltre un mese e anche da parte dell’organo di controllo, per la sua sostituzione. Ma, al di là delle valutazioni di merito e di eventuali incompatibilità, che lasciamo a codesta Autorità, i sottoscrittori della presente segnalazione, si pone una questione di legittimità o meglio di in-conferibilità del mandato di amministratore unico, per quanto previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, Il comma 2 dell’art. 7 del citato d.lgs. prevede infatti che
“….. nonché a coloro che siano stati presi-dente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di provin-ce, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: ………………. d. gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.
L’art. 7 prevede che la inconferibilità debba valere per chi ha ricoperto il ruolo indicato nei due an-ni precedenti, nel caso specifico siamo addirittura in presenza di “contemporaneità”. Le motivazioni che hanno indotto i sottoscrittori alla segnalazione traggono origine dalla previsione di nullità, di cui all’art. 17 dello stesso d.lgs., che potrebbe creare situazioni e danni irreversibili, non sanabili per le caratteristiche della nullità, al patrimonio pubblico e alla collettività pregiudi-cando anche l’erogazione di un servizio pubblico essenziale per la vita umana che i cittadini vogliono pubblico.
Comitato lecchese per l’acqua pubblica e i beni comuni
http://www.forumbenicomuni.org/